Marchi e concorrenza sleale

Marchi e concorrenza sleale
17 Gennaio 2018: Marchi e concorrenza sleale 17 Gennaio 2018

Con una recente sentenza (depositata il 06.11.2017), il Tribunale di Firenze ha condannato diverse società fiorentine per concorrenza sleale e contraffazione del marchio in danno ad una delle più celebri case di moda al mondo. Negli anni infatti, le ridette società, forti dei rapporti commerciali intercorrenti con la casa di moda in questione, hanno appositamente realizzato gioielli e prodotti di piccola pelletteria “del tutto identici a quelli originali” in eccedenza rispetto ai quantitativi che questa aveva loro commissionato, per poi metterli in commercio, anche all’estero, dopo averli confezionati utilizzando scatole anch’esse identiche a quelle originali. La celebre maison ha, quindi, dapprima proposto un ricorso cautelare per sequestro, ottenendolo inaudita altera parte, e successivamente instaurato il giudizio di merito, nel quale ha convenuto in giudizio le suddette società “al fine di sentir accertare la loro responsabilità per contraffazione di marchi registrati e concorrenza sleale ai propri danni, inibire loro la prosecuzione o ripetizione di tali illeciti (produzione, importazione, esportazione, commercializzazione e pubblicizzazione), ordinare il ritiro definitivo dal commercio, condannare i convenuti al pagamento di una penale per ogni violazione successivamente constatata …. , condannare in convenuti al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi”. L’illecita attività di contraffazione del marchio è stata pienamente confermata nel corso del giudizio di merito sia da prove testimoniali che da intercettazioni telefoniche, nonché da una consulenza tecnico contabile che ha oltretutto evidenziato come “i prodotti contraffatti …..” venissero “supportati da documentazione fiscale falsa fornita da soggetti che avevano accesso diretto alla documentazione fiscale di B.”. Il Tribunale di Firenze ha quindi dichiarato le società “responsabili di contraffazione di marchio e concorrenza sleale ai danni di B. ” e, per l’effetto, ha inibito “loro la prosecuzione e la ripetizione di tali illeciti, inclusa la produzione, l’importazione, esportazione, commercializzazione e la pubblicazione dei prodotti riproducenti i marchi attorei che sono frutto di un’attività estranea all’adempimento di obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di B. o delle sue affiliate”, nonché ordinato loro “il ritiro dal commercio delle cose recanti i segni contraffattori non specificamente autorizzate che siano ancora nella loro disponibilità”. Oltre a ciò, il Tribunale di Firenze ha condannato le società convenute al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di € 2.358.733,04 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, € 1.170.362,00 a titolo di danno non patrimoniale e alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 61.085,00 oltre accessori.

Altre notizie